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Direttore: Dr. Matteo Rapparini - Esperienza professionale Il Sole 24
Ore spa
Gli
approfondimenti operativi
I criteri per realizzare il documento di
valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08

Il Dlgs 81/2008, Testo unico della
sicurezza sul lavoro, ha apportato significativi cambiamenti
all'attività di valutazione dei rischi aziendali, della quale il
Documento di valutazione (Dvr) costituisce, nelle aspettative del
legislatore, la sintesi più efficace.
Recependo l’ orientamento
giurisprudenziale secondo il quale esiste una distinzione concettuale
tra la valutazione dei rischi intesa come "attività" e quella
cartolarizzata nel Dvr (Cassazione penale, sezione DI, 3 agosto 2005, n.
29229: "Non bisogna confondere la valutazione del rischio dallo
specifico documento che lo formalizza"), il legislatore del 2008 ne ha
esplicitamente disciplinato l'oggetto all'articolo 28 del Dlgs 81/2008,
che al punto 2, prevede che "il documento di cui all'articolo 17, comma
i, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data
certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di
tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo
17, comma i, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze
e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale
e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
A seguito dell'emanazione del Dlgs
81/2008, due sono gli adempimenti nuovi, di importanza fondamentale,
costituenti il contenuto del Documento di valutazione dei rischi:
l'elaborazione dell'"organigramma di sicurezza" e la "mappatura
mansionale dei rischi specifici" (articolo 28, comma 2, lettere d)
ed f).

Organigramma dati sicurezza.
Si tratta di una sezione documentale del
Documento valutazione dei rischi con la quale si procede
all'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono
provvedere all'attuazione (intesa come esito di una procedura
codificata) delle misure di prevenzione e di protezione. Secondo la
previsione del Testo Unico Sicurezza del lavoro, ai suddetti ruoli
dell'organizzazione aziendale devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Mappatura mansionale dei rischi specifici.
Si tratta di una sezione documentale del Dvr con la quale si procede
all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento. A valle di tale individuazione, gioca un ruolo
fondamentale il rispetto dell'obbligo, posto in capo al datore di lavoro
e ai dirigenti, di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
alla sicurezza, e di informarli e formarli professionalmente in
relazione ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività
svolta (articolo 18, comma i, lettera e); 36 e 37 del Dlgs 81/2008).
In materia di appalti cosiddetti "interni" l'articolo 26 del Dlgs
81/2008 è conferma del modello procedurale dell'articolo 7 del Dlgs
626/94, con la precisazione che la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) è obbligatoria anche nel
caso in cui non sia possibile eliminare, ma solo ridurre al minimo tali
rischi; e che la selezione del soggetto affidatario dei lavori deve
avvenire mediante un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi. E stata poi sancita la nullità dei contratti di
subappalto, appalto e di somministrazione del settore privato (esclusa
la somministrazione di beni e servizi essenziali) privi della specifica
indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. Per i
contratti in essere, O termine ultimo è il 31 dicembre 2008, qualora
essi siano ancora in corso a tale data (per quelli aventi scadenza
anteriore, il regime è di esonero ). Per gli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, sono state recepite le disposizioni già contenute
nella legge n. 123/2007 (articolo 8).

Il Testo unico ribadisce il modello compartecipativo, sinergico,
consultivo, collaborativo, dialettico nell'attività di valutazione dei
rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale (già contenuto all'articolo 4, comma 6 del Dlgs 626/94),
nonché la dinamicità intrinseca dell'attività valutativa, ancorata non
più solo alle significative modifiche a fini prevenzionistici del
processo produttivo, ma anche a quelle attinenti all'organizzazione del
lavoro, all'evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione, agli esiti della sorveglianza sanitaria e alla tipologia
infortunistica aziendale. L'attività di valutazione dei rischi deve
riguardare tutte le tipologie di rischio professionale, e ha come
oggetto anche altre scelte rilevanti sul piano prevenzionistico e
dell'organizzazione del lavoro (scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, e sistemazione dei
luoghi di lavoro).
Il conferimento al documento di valutazione del requisito della certezza
di data vale, ovviamente, non solo quale obbligo iniziale, bensì in
occasione di ogni successivo aggiornamento documentale, il che
corrisponde al principio generale di "dinamicità" della sicurezza sul
lavoro.
Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 2-bis del DI 97/2008,
convertito nella legge 129/2008, prevede lo slittamento degli obblighi
in tema di valutazione dei rischi, e delle relative disposizioni
sanzionatone, "a decorrere dal 1° gennaio 2009".
Autore: Pierguido Soprani

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