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Corso RSPP Datore di Lavoro
Soluzione 1)
Realizzare il modulo 1 (normativo) e modulo 2 (gestionale) in
modalità e-learning
e i moduli 3
(tecnico) e 4(relazionale) in aula. Iscriviti gratis al corso on line RSPP datore di lavoro dal seguente link
ACCORDO 21 dicembre 2011 Allegato A
Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi
dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81, e successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e
integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le
articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e
dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per
DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione
della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalita'
di organizzazione del lavoro e delle attivita' lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da
considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di
lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di
durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti
migliorativi dell'intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di
apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della
tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene
consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del
percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.
Precisazione:
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la
formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate
all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3,
lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di
aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione
professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono, altresi', autorizzare, o ricorrere a ulteriori
soggetti operanti nel settore della formazione professionale
accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in
data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23
gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare
di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella
formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le
tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi
provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e
Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1,
lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti
all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di
specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla
lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla
propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei
requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni
Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20
marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.
NOTA:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le
attivita' formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi
di strutture formative di loro diretta emanazione.
2. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei
settori di riferimento cosi' come previsto all'art. 6, comma 8,
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da
docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno
triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene
sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo,
che puo' essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte
del soggetto che realizza il corso, che puo' essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di
apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che
comportano la centralita' del discente nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni
in aula e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem
solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con
particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione
legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in
modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che
consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini
di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze
di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I
l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e' consentito
per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al
punto 5 che segue e per l'aggiornamento.
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre
differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in base
al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre
livelli di rischio, cosi' come riportato nella tabella di cui
all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e
corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i
seguenti moduli:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei
lavoratori;
la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa;
la «responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni, anche prive di responsabilita'
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
il sistema istituzionale della prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il
D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita';
il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della
sicurezza
i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la
valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita'
di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attivita' di
partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti,
specificita' e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo
soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
i principali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza
da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei
lavoratori
l'informazione, la formazione e l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalita' di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di
almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, e'
somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o
test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare
le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-professionali.
L'elaborazione delle prove e' competenza del docente,
eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene
effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da
lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di
valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non
consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sara' compito del
Responsabile del progetto formativo definire le modalita' di recupero
per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti,
vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti
previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i
seguenti elementi minimi comuni:
Denominazione del soggetto formatore
Normativa di riferimento
Dati anagrafici del corsista
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del
settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puo'
essere anche il docente.
In attesa della definizione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli
attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono
validi sull'intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di
garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di
acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste,
anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche
annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso
percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento
quinquennale.
7. AGGIORNAMENTO
L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale (cinque anni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha
durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra
individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito
nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che
abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16
gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati
appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato
in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si
intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi
ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP
di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere
meramente riprodotti argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi
base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione
dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione
dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa
dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per
garantire qualita' ed effettivita' delle attivita' svolte:
utilizzo della modalita' di apprendimento e-Learning secondo i
criteri previsti in Allegato I;
possibilita' da parte delle Regioni e Province autonome di
riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da
un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti
diversi da quelli previsti dall'Accordo.
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di
valutare l'andamento e la qualita' delle attivita' formative attuate
sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione,
che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano
in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le
prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli
eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza
Stato-Regioni.
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al
punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto,
alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con
contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, cosi' come indicato al comma 3 dell'articolo
34, e' previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalita'
indicate al punto 7 del presente accordo.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al
punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei
requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n.
81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto
dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006,
n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero e' ammesso nel caso
di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si e' svolta la
formazione e quello in cui si esplica l'attivita' di datore di
lavoro.
Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio piu'
elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio
piu' basse.
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI
NUOVA ATTIVITA'
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli
obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in
materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis,
del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita' il datore
di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso,
i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve
completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e
non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i
corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano
frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del
presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente
approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo,
rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo
e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con
particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a
rischio alto, medio e basso e alle modalita' di coordinamento tra le
disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto
formativo del cittadino e alla introduzione delle modalita' di
apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5,
coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7
dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio
di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il
26 gennaio 2006, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
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Tel. 051-35.38.38
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