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VALUTAZIONE RISCHI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI | ||
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![]() VALUTAZIONE RISCHI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
COSA SONO LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI -LA NORMATIVA a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche
nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro
delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser; d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; f) irradianza (E) o densità di potenza : la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); i) livello : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore. Articolo 215 - Valori limite di esposizione 1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte I. 2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte II.
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. 2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218. Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione
alle radiazioni ottiche; 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli
di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono
essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia
tecnicamente possibile. 3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo
alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio. Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche. 2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215. 3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute: |
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