COSA SONO LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI -LA NORMATIVA
a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche
nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro
delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è
suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda
compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in
IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata
di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o
amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze
d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica
diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle
radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi
limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di
radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli
occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza : la potenza radiante
incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro
quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza
espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo
solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su
steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e
radianza alle quali è esposto un lavoratore.
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono
riportati nell'
ALLEGATO
XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono
riportati nell'
ALLEGATO
XXXVII, parte II.
Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei
rischi
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il
datore di lavoro e il dirigente)
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181,
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o
calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere
esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione,
nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni
laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per
l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per
quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di
esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a
quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate
dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi
individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine,
linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In
tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati
indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da
pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le
radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le
esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i
livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente
norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono
arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le
classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni
ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle
pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi
deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i
rischi
1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono
essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma
d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate
ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione
alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche,
tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni
ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni
di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione
individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di
lavoro e il dirigente)
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i
luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli
di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono
essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono
inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia
tecnicamente possibile.
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore
di lavoro e il dirigente)
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo
alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio.
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore
di lavoro e il dirigente)
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è
effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente
effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine
negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti
dall’esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e
di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a
controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati
effetti nocivi sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al
lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in
particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario
cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi
dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.