Nell’art. 181 –
valutazione dei rischi, si conferma la necessità
di riportare ‘i dati ottenuti dalla valutazione,
misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione’ direttamente nel Documento di
Valutazione dei Rischi (da redigere da parte del
Datore di Lavoro ai fini dell’Art. 28 del D.Lgs.
81/08), sottolineando che ‘essa può includere
una giustificazione del datore di lavoro secondo
cui la natura e l’entità dei rischi non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata’.
Rimane invariata la richiesta di ripetere con
periodicità almeno quadriennale le valutazioni
strumentali, a meno di precedenti modifiche ‘che
potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione’.
Altra novità è
all’Art 183 - Lavoratori particolarmente
sensibili: ‘il datore di lavoro adatta le misure
per ridurre o eliminare i rischi alle esigenze
dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio, incluse le
donne in stato di gravidanza ed i minori’.
Non si denotano
invece particolari modifiche per quanto concerne
la definizione dei valori limite di esposizione
e valori di azione. Rimane valido quanto già
descritto nel D.Lgs. 195/2006:
- pressione
acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza “C”;
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
[dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6.
Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro,
incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w):
valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore
per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
I valori limite
di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera
al rumore e alla pressione acustica di picco,
sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente
LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente
LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente
LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
riferito a 20 μPa).
Altra novità è
invece introdotta dal comma 3 dell’Art. 189, che
oltre a ribadire la facoltà, ‘laddove a causa
delle caratteristiche intrinseche dell’attività
lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore
varia sensibilmente’, di sostituire il livello
di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale introduce il
comma 3: ‘Nel caso di variabilità del livello di
esposizione settimanale va considerato il
livello settimanale massimo ricorrente’.
Inoltre è del
tutto nuovo l’Articolo 191 - Valutazione di
attività a livello di esposizione molto
variabile
1. Fatto salvo
il divieto al superamento dei valori limite di
esposizione, per attività che comportano
un’elevata fluttuazione dei livelli di
esposizione personale dei lavoratori, il datore
di lavoro può attribuire a detti lavoratori
un’esposizione al rumore al di sopra dei valori
superiori di azione, garantendo loro le misure
di prevenzione e protezione conseguenti e in
particolare: a) la disponibilità dei dispositivi
di protezione individuale dell’udito; b)
l’informazione e la formazione; c) il controllo
sanitario. In questo caso la misurazione
associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle
attrezzature nei posti operatore ai fini
dell’identificazione delle misure di prevenzione
e protezione e per formulare il programma delle
misure tecniche e organizzative di cui
all’articolo 192, comma 2.
E’ importante
anche il comma 2. Sul documento di valutazione
di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi
dei lavoratori così classificati, va riportato
il riferimento al presente articolo.
Infine per quanto riguarda l’uso dei dispositivi
di protezione individuali l’Art. 193 riporta ‘…1
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia
pari o al di sopra dei valori superiori di
azione esige che i lavoratori utilizzino i
dispositivi di protezione individuale
dell’udito’.
Il termine
“esige” sostituisce l’ambiguo “fa tutto il
possibile” dell’art. 49-septies del D.Lgs 626/94
e s.m.i.
Come ultimo
chiarimento l’Art. 198 rimanda a specifiche
Linee Guida per l’applicazione del presente capo
nei settori della musica, delle attività
ricreative e dei call center