| Sicurezza pratica | ||
| Check Privacy - pubblicato nel 2012 | ||
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| Cosa dice chi l'ha acquistato: AW - Roma: un prodotto completo P.R - Varese: facile da usare e veloce M.Q - Firenze: Molto rapida l'analisi di conformità alla normativa privacy Z.Z - Roma: Ottimo la possibilità di personalizzare l'archivio
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Il Garante per
la protezione dei dati personali ha stabilito che entro il 15 Dicembre 2009
tutte le aziende - private e pubbliche - dovranno registrare e conservare i
dati relativi agli accessi degli Amministratori di Sistema ai sistemi da
loro gestiti, al fine di agevolare la "verifica sulla loro attività da parte
di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici"
(Gazzetta Ufficiale n. 300, 24 Dicembre 2008). Ogni azienda, dopo aver individuato i sistemi (dispositivi di rete, database, apparati di sicurezza e sistemi software complessi) che contengono i dati più critici ed averne nominato gli amministratori, dovrà dotarsi di un sistema di Log Management in grado di tracciare gli accessi degli operatori ai dispositivi ed alle applicazioni che gestiscono. Questo sistema dovrà conservare i dati in maniera sicura per un periodo minimo di sei mesi e dovrà essere consultabile dall´azienda e dalle autorità. Devono, cioè, essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema e, novità forse più importante, gli access log devono avere le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; ciò vuol dire che le registrazioni devono avere i riferimenti temporali certi e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo (non inferiore a sei mesi). I titolari dovranno altresì favorire una più agevole conoscenza, nell'ambito della propria organizzazione, dell'esistenza di eventuali amministratori di sistema: è importante garantire, in questo modo, la conoscibilità dell'esistenza di tali figure e di chi svolge ruoli analoghi all'interno di tutti gli enti e le organizzazioni; viene precisato, inoltre, che gli amministratori di sistema, indipendentemente se nominati incaricati o responsabili del trattamento, devono essere sempre persone fisiche ben individuate all'interno del DPS e il loro nomi devono essere comunicati o resi conoscibili da tutti i soggetti interessati. A parere di chi scrive, quindi, per evitare spiacevoli sanzioni, ogni titolare dovrà verificare che tale elencazione sia stata effettuata nell'ambito del prossimo aggiornamento annuale del DPS e, nei casi in cui il titolare non sia tenuto a redigerlo, si dovrà provvedere ad inserire il nominativo degli amministratori di sistema in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante. Se poi l'attività degli amministratori di sistema riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale di lavoratori, i titolari pubblici e privati, in qualità di datori di lavoro, sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema all'interno delle proprie organizzazioni attraverso apposita informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 (in alternativa si possono utilizzare anche strumenti di comunicazione interna quali l'intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna etc.). Sono fatti salvi, in ogni caso, i casi di esclusione per legge di tale forma di pubblicità o conoscibilità. Nel caso, poi, di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare avrà l'obbligo conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. I titolari del trattamento avranno, altresì, un obbligo di verifica annuale sull'operato degli amministratori di sistema, per controllare la rispondenza o meno alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalla normativa vigente. In tema di esclusioni, tale provvedimento non si applica ai titolari che rientrano nel beneficio delle esenzioni privacy oggetto delle recenti misure di semplificazione, previste per le piccole e medie imprese o per i professionisti che trattano dati personali per le sole finalità amministrative e contabili. |
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