
LE NOVITA' SOFTWARE
Gestione sicurezza
1) Gestione Costi Sicurezza lavoro
2) Gestione Manutenzione Edilizia
3) Gestione Adempimenti e Scadenze 626
12) 626 Hotel
16)
Check-up Rischio chimico - New
Infortuni
4) Software registro infortuni
Antincendio
5) Software registro antincendio
15) Valutazione rischio antincendio
New
Amianto
6) Software piano rimozione amianto
Visite mediche
7) Software visite mediche 626
Scuola
8) Software piano emergenza scuola
Sicurezza cantiere
9) Software piano sicurezza cantiere
11) Software Pimus
P.O.S
10) Software P.O.S
Documento Valutazione rischi
13)
Software 626 Doc
Documento valutazione rischi
14)
Software 626 Doc Agricoltura
New

|
Sicurezzapratica.it!
Edirama - via
F.lli Cervi 15/6 - Bologna - Tel. 051-35.38.38 - P.I 04200180372
Direttore: Dr. Matteo Rapparini - Esperienza professionale Il Sole 24
Ore spa
Gli
approfondimenti operativi
Alcuni chiarimenti sulla nomina dell'RLS
Aziende con 1 dipendente
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o
designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e
quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi
l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo
datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le
funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008
assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il
lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo
all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure
fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del
12 marzo 2009.
In risposta poi al secondo quesito formulato si precisa che la
comunicazione all’Inail deve essere fatta da qualsiasi datore di lavoro
indipendentemente dal numero degli addetti e dal rapporto di lavoro.
In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler
assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro sarà tenuto,
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo
previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in
misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e
ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da
un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal
comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.
(fonte Puntosicuro.it - Autore Ing. Porreca)
Titolo di
studio dell'RLS
A differenza delle figure del responsabile (RSPP) o dell’addetto al
servizio di prevenzione e protezione (ASPP) per i quali è richiesto
dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 almeno un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, per
ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
non è necessario alcun titolo di studio ma è sufficiente solo che questi
sia un lavoratore dell’azienda.
(fonte Puntosicuro.it - Autore Ing. Porreca)
CORSO ON LINE RLS
|
| ::
SICUREZZAPRATICA.IT ::
|
|