Sicurezza pratica
Corso on line preposti
?
 

 

Corso on line Formazione  Preposto

Corso di formazione per Preposti aziendali ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008.


Argomenti del corso
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; informazione in merito alla vigente legislazione in materia e in relazione a quanto stabilito dall' art. 36 del D.Lgs 81/08; nozioni antincendio; nozioni di primo intervento; approfondimento rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Il candidato, dopo essersi registrato, dovrà studiare il materiale didattico e visionare i videocorsi presenti sul sito. Dopo 48 ore dal momento della registrazione potrà accedere al test di valutazione, e rispondere alla domande a risposta multipla che vengono formulate. Il test superato perverrà automaticamente alla nostra segreteria, che provvederà alla correzione e archiviazione. Copia del test debitamente firmato dall'interessato dovrà essere inviata per fax al numero indicato.

Soggetto formatore
ANFOS - Associazione Nazionale Formatori Sicurezza del lavoro


Durata dal corso: 5 ore
Il percorso formativo dovrà essere completato e integrato con la frequenza di corsi frontali relativi ai gli argomenti 6,7,8 del punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, non eseguibili a norma di legge in modalità e-learning, con durata di almeno 3 ore.

Modalità di pagamento
Ricordiamo che il corso è completamente gratuito, il solo costo sostenuto è per il rilascio dell'attestato di avvenuta formazione dopo il superamento del test di valutazione finale.

Il candidato potrà pagare l'attestato tramite contrassegno postale, carta di credito, bonifico bancario o bollettino postale
.

N.B. La formazione per il preposto non sostituisce ma integra quella prevista per i lavoratori così come previsto al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.





ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (12A00059) (GU n. 8 del 11-1-2012 )
 

  Allegato A 
 
    Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2  del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
 
                              PREMESSA 
 
    Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37,  comma
2, del  D.Lgs.  9  aprile  2008  n.  81,  e  successive  modifiche  e
integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08),  la  durata,  i  contenuti
minimi e le modalita' della formazione,  nonche'  dell'aggiornamento,
dei lavoratori e delle  lavoratrici  come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, lettera  a),  dei  preposti  e  dei  dirigenti,  nonche'  la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma  1,
del medesimo D.Lgs. n. 81/08. 
    La applicazione dei contenuti del presente accordo  nei  riguardi
dei dirigenti e dei preposti,  per  quanto  facoltativa,  costituisce
corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un  percorso  formativo  di  contenuto
differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che  tale  percorso
ha fornito a  dirigenti  e/o  preposti  una  formazione  "adeguata  e
specifica". 
    La formazione di cui al presente accordo e'  distinta  da  quella
prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n.  81/08  o  da  altre
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. 
    Qualora il lavoratore svolga operazioni e  utilizzi  attrezzature
per cui il D.Lgs. n.  81/08  preveda  percorsi  formativi  ulteriori,
specifici e  mirati,  questi  andranno  ad  integrare  la  formazione
oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. 
    Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  3,  comma
13, del  D.Lgs.  81/08,  il  presente  accordo  non  si  applica  nei
confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In  caso  di
mancata emanazione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo
entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo,
l'articolazione dei percorsi  formativi  di  seguito  individuata  si
applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori
stagionali. 
    Ai  fini  di  un  migliore   adeguamento   delle   modalita'   di
apprendimento e formazione  all'evoluzione  dell'esperienza  e  della
tecnica   e   nell'ambito   delle   materie   che   non    richiedano
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti,  viene
consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del
percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. 
    La formazione di cui al presente accordo  puo'  avvenire  sia  in
aula che nel luogo di lavoro. 
    Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma
12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno
realizzati previa richiesta di collaborazione agli  enti  bilaterali,
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  D.Lgs.  10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e  agli
organismi paritetici, cosi' come definiti all'articolo  2,  comma  1,
lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel  territorio  che
nel settore nel quale opera l'azienda.  In  mancanza,  il  datore  di
lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attivita' di
formazione. Ove la richiesta  riceva  riscontro  da  parte  dell'ente
bilaterale o dell'organismo paritetico,  delle  relative  indicazioni
occorre  tener  conto  nella  pianificazione  e  realizzazione  delle
attivita'  di  formazione,  anche  ove  tale  realizzazione  non  sia
affidata agli enti bilaterali o agli  organismi  paritetici.  Ove  la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente
bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal  suo
invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla  pianificazione
e realizzazione delle attivita' di formazione. 
 
    1. REQUISITI DEI DOCENTI 
    In  attesa  della  elaborazione  da   parte   della   Commissione
consultiva permanente per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dei
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  e
sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei
settori di riferimento cosi' come previsto all'articolo 6,  comma  8,
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi  devono  essere  tenuti,
internamente  o  esternamente   all'azienda,   anche   in   modalita'
e-Learning, quale  definita  in  Allegato  I,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, da docenti interni  o  esterni  all'azienda  che  possono
dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
    L'esperienza   professionale   puo'   consistere   anche    nello
svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del  servizio
di prevenzione e protezione,  anche  con  riferimento  al  datore  di
lavoro. 
 
    2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
    Per ciascun corso si dovra' prevedere: 
    a) soggetto organizzatore del corso, il quale puo'  essere  anche
il datore di lavoro; 
    b) un responsabile del progetto formativo, il quale  puo'  essere
il docente stesso; 
    c) i nominativi dei docenti; 
    d) un numero massimo di partecipanti ad  ogni  corso  pari  a  35
unita'; 
    e) il registro di presenza dei partecipanti; 
    f) l'obbligo  di  frequenza  del  90%  delle  ore  di  formazione
previste; 
    g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le  differenze
di genere, di eta', di provenienza e lingua, nonche' quelli  connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene  resa  la
prestazione di lavoro. 
    Nei confronti dei lavoratori stranieri i  corsi  dovranno  essere
realizzati previa verifica  della  comprensione  e  conoscenza  della
lingua veicolare e con modalita' che assicurino la  comprensione  dei
contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza  di
un mediatore interculturale o di un traduttore; 
    anche ai fini di  un  piu'  rapido  abbattimento  delle  barriere
linguistiche,  onde  garantire   l'efficacia   e   la   funzionalita'
dell'espletamento del percorso formativo e  considerata  l'attitudine
dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento,  potranno  essere
previsti nei confronti dei lavoratori stranieri  specifici  programmi
di formazione preliminare in modalita' e-Learning. 
 
    3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
    La  metodologia  di  insegnamento/apprendimento   privilegia   un
approccio interattivo che comporta la centralita' del lavoratore  nel
percorso di apprendimento. 
    A tali fini e' opportuno: 
    a) garantire un equilibrio tra  lezioni  frontali,  esercitazioni
teoriche e pratiche e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo,
nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 
    b)  favorire  metodologie  di  apprendimento  interattive  ovvero
basate sul problem solving, applicate a simulazioni e  situazioni  di
contesto su problematiche specifiche, con particolare  attenzione  ai
processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; 
    c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo  e
prove pratiche; 
    d)  favorire,  ove  possibile,   metodologie   di   apprendimento
innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso  a  linguaggi
multimediali, che garantiscano  l'impiego  di  strumenti  informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche  ai  fini
di una migliore conciliazione tra esigenze professionali  e  esigenze
di vita personale dei discenti e dei docenti. 
    Utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning 
    Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui  all'Allegato  I
l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e'  consentito
per: 
    la formazione generale per i lavoratori; 
    la formazione dei dirigenti; 
    i corsi  di  aggiornamento  previsti  al  punto  9  del  presente
accordo; 
    la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del
punto 5 che segue; 
    progetti formativi  sperimentali,  eventualmente  individuati  da
Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente
accordo, che prevedano l'utilizzo delle  modalita'  di  apprendimento
e-Learning anche per la formazione specifica  dei  lavoratori  e  dei
preposti. 
 
    4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  FORMATIVO  DEI  LAVORATORI  E  DEI
SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08 
    Il percorso formativo di seguito descritto  si  articola  in  due
moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a)  e
b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37  del  D.Lgs.  n.  81/08.
Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma  1,
del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che  i  contenuti  e  l'articolazione
della  formazione   di   seguito   individuati   possano   costituire
riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto  conto  di
quanto previsto dall'art. 21, comma  2,  lettera  b,  del  D.Lgs.  n.
81/08. 
    Formazione Generale 
    Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37  del
D.Lgs. n. 81/08, la  durata  del  modulo  generale  non  deve  essere
inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla  presentazione  dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
    Contenuti: 
    concetti di rischio, 
    danno, 
    prevenzione, 
    protezione, 
    organizzazione della prevenzione aziendale, 
    diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 
    organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
    Durata Minima: 
      4 ore per tutti i settori. 
    Formazione Specifica 
    Con riferimento alla  lettera  b)  del  comma  1  e  al  comma  3
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08,  la  formazione  deve  avvenire
nelle occasioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  4  del
medesimo articolo, ed avere durata minima  di  4,  8  o  12  ore,  in
funzione dei rischi riferiti alle mansioni e  ai  possibili  danni  e
alle conseguenti misure  e  procedure  di  prevenzione  e  protezione
caratteristici del settore o comparto di  appartenenza  dell'azienda.
Tali aspetti e i rischi specifici di cui  ai  Titoli  del  D.Lgs.  n.
81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. 
    Infine, tale formazione e' soggetta alle  ripetizioni  periodiche
previste al comma  6  dell'articolo  37  del  D.Lgs.  n.  81/08,  con
riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28. 
    Contenuti: 
    Rischi infortuni, 
    Meccanici generali, 
    Elettrici generali, 
    Macchine, 
    Attrezzature, 
    Cadute dall'alto, 
    Rischi da esplosione, 
    Rischi chimici, 
    Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, 
    Etichettatura, 
    Rischi cancerogeni, 
    Rischi biologici, 
    Rischi fisici, 
    Rumore, 
    Vibrazione, 
    Radiazioni, 
    Microclima e illuminazione, 
    Videoterminali, 
    DPI Organizzazione del lavoro, 
    Ambienti di lavoro, 
    Stress lavoro-correlato, 
    Movimentazione manuale carichi, 
    Movimentazione   merci   (apparecchi   di   sollevamento,   mezzi
trasporto), 
    Segnaletica, 
    Emergenze, 
    Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo  di  rischio
specifico, 
    Procedure esodo e incendi, 
    Procedure organizzative per il primo soccorso, 
    Incidenti e infortuni mancati, 
    Altri Rischi. 
    Durata Minima in base alla classificazione  dei  settori  di  cui
all'Allegato  2   (Individuazione   macrocategorie   di   rischio   e
corrispondenze ATECO 2002-2007): 
    4 ore per i settori della classe di rischio basso; 
    8 ore per i settori della classe di rischio medio; 
    12 ore per i settori della classe di rischio alto. 
    La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo  la
loro effettiva presenza nel settore di  appartenenza  dell'azienda  e
della specificita' del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi
propri delle attivita' svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto
previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata
sono subordinati all'esito della valutazione  dei  rischi  effettuata
dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva  e  le
procedure concordate a  livello  settoriale  e/o  aziendale  e  vanno
pertanto intesi come minimi.  Il  percorso  formativo  e  i  relativi
argomenti 
    possono essere ampliati in base alla  natura  e  all'entita'  dei
rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di  conseguenza
il numero di ore di formazione necessario. 
    Il numero di ore  di  formazione  indicato  per  ciascun  settore
comprende la "Formazione  Generale"  e  quella  "Specifica",  ma  non
"l'Addestramento", cosi'  come  definito  all'articolo  2,  comma  1,
lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto. 
    Deve essere garantita la maggiore  omogeneita'  possibile  tra  i
partecipanti ad ogni singolo corso, con  particolare  riferimento  al
settore di appartenenza. 
    Durata  minima  complessiva  dei  corsi  di  formazione   per   i
lavoratori,  in  base  alla  classificazione  dei  settori   di   cui
all'Allegato I: 
    4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica  per
i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 
    4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica  per
i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 
    4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per
i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore 
    Condizioni particolari 
    I  lavoratori  di  aziende   a   prescindere   dal   settore   di
appartenenza, che  non  svolgano  mansioni  che  comportino  la  loro
presenza,  anche   saltuaria,   nei   reparti   produttivi,   possono
frequentare i corsi individuati per il rischio basso. 
    Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso
nel  settore,  la  formazione  effettuata  nell'ambito  del  progetto
strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente  nazionale  per
la  formazione  e  l'addestramento  professionale  dell'edilizia,  e'
riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di
cui al  presente  accordo.  Ai  fini  della  Formazione  Specifica  i
contenuti di cui  al  citato  percorso  strutturale  potranno  essere
considerati esaustivi rispetto a quelli di cui  al  presente  accordo
ove corrispondenti. I soggetti  firmatari  del  Contratto  Collettivo
Nazionale dell'edilizia  stipulano  accordi  nazionali  diretti  alla
individuazione  delle  condizioni   necessarie   a   garantire   tale
corrispondenza. 
    Costituisce altresi' credito formativo permanente, oltre  che  la
formazione  generale,  anche  la  formazione  specifica  di   settore
derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso
strutture della formazione professionale o presso enti di  formazione
professionale accreditati  dalle  Regioni  e  Province  autonome  che
abbiano contenuti e  durata  conformi  al  presente  Accordo.  Rimane
comunque salvo l'obbligo  del  datore  di  lavoro  di  assicurare  la
formazione specifica secondo  le  risultanze  della  valutazione  dei
rischi. 
 
    5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
    La formazione del preposto, cosi' come definito dall'articolo  2,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per
i lavoratori, cosi' come prevista ai punti precedenti, e deve  essere
integrata da una formazione particolare, in relazione ai  compiti  da
lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
    La durata minima del modulo per preposti e' di 8 ore. 
    I contenuti della formazione, oltre a  quelli  gia'  previsti  ed
elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08,  comprendono,
in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 
    1. Principali soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale:
compiti, obblighi, responsabilita'; 
    2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  del  sistema
di prevenzione; 
    3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
    4. Incidenti e infortuni mancati 
    5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei  lavoratori,
in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
    6.  Valutazione  dei   rischi   dell'azienda,   con   particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
    7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; 
    8.  Modalita'  di   esercizio   della   funzione   di   controllo
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di  uso  dei
mezzi  di  protezione  collettivi  e   individuali   messi   a   loro
disposizione. 
    Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno  il
90% delle ore di formazione, verra' effettuata una prova di  verifica
obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa  tra
loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le  conoscenze  relative
alla  normativa  vigente  e   le   competenze   tecnico-professionali
acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
    5-bis. Modalita' di effettuazione della formazione di  lavoratori
e preposti 
    Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che  precedono
relativamente alla durata e ai  contenuti  dei  corsi,  le  modalita'
delle attivita' formative  possono  essere  disciplinate  da  accordi
aziendali,  adottati  previa  consultazione  del  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza. 
 
    6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 
    La formazione dei dirigenti, cosi' come definiti dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in  riferimento  a  quanto
previsto all'articolo 37,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  81/08  e  in
relazione  agli  obblighi  previsti   all'articolo   18   sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori ed e'  strutturata  in
quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: 
    MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO 
    sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
    gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
    soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo  il  D.Lgs.
n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita' e tutela assicurativa; 
    delega di funzioni; 
    la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa; 
    la  "responsabilita'  amministrativa  delle  persone  giuridiche,
delle societa' e delle associazioni, anche prive  di  responsabilita'
giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
    i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in
edilizia; 
    MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
    modelli di organizzazione e di gestione della salute e  sicurezza
sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); 
    gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
    obblighi  connessi  ai  contratti  di  appalto  o  d'opera  o  di
somministrazione; 
    organizzazione  della  prevenzione  incendi,  primo  soccorso   e
gestione delle emergenze; 
    modalita' di organizzazione e  di  esercizio  della  funzione  di
vigilanza delle attivita'  lavorative  e  in  ordine  all'adempimento
degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del  D.  Lgs.  n.
81/08; 
    ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione
e protezione; 
    MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
    criteri e strumenti per l'individuazione  e  la  valutazione  dei
rischi; 
    il rischio da stress lavoro-correlato; 
    il rischio ricollegabile alle differenze di  genere,  eta',  alla
provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
    il rischio  interferenziale  e  la  gestione  del  rischio  nello
svolgimento di lavori in appalto; 
    le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione  e
protezione in base ai fattori di rischio; 
    la considerazione degli  infortuni  mancati  e  delle  risultanze
delle attivita' di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; 
    i dispositivi di protezione individuale; 
    la sorveglianza sanitaria; 
    MODULO  4.  COMUNICAZIONE,   FORMAZIONE   E   CONSULTAZIONE   DEI
LAVORATORI 
    competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
    importanza  strategica  dell'informazione,  della  formazione   e
dell'addestramento  quali  strumenti  di  conoscenza  della   realta'
aziendale; 
    tecniche di comunicazione; 
    lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
    consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei  lavoratori
per la sicurezza; 
    natura,  funzioni  e  modalita'  di  nomina  o  di  elezione  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
    La durata minima della formazione per i dirigenti e' di  16  ore.
Tenuto   conto   della   peculiarita'   delle   funzioni   e    della
regolamentazione legale vigente, la  formazione  dei  dirigenti  puo'
essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12
mesi anche secondo modalita' definite da accordi aziendali,  adottati
previa  consultazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
sicurezza. 
    Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle  ore
di formazione verra' effettuata una prova di verifica obbligatoria da
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova
e' finalizzata a verificare le  conoscenze  relative  alla  normativa
vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite  in  base  ai
contenuti del percorso formativo. 
 
    7. ATTESTATI 
    Gli attestati di  frequenza  e  di  superamento  della  prova  di
verifica vengono  rilasciati  direttamente  dagli  organizzatori  dei
corsi in base a: 
    - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al  punto
4 (lavoratori); 
    - la frequenza del 90% delle ore di  formazione  previste  ed  il
superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti  5
(preposti) e 6 (dirigenti). 
    Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: 
    o Indicazione del soggetto organizzatore del corso; 
    o Normativa di riferimento; 
    o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; 
    o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione  del
settore   di   riferimento   e   relativo   monte   ore   frequentato
(l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai  fini
del riconoscimento dei crediti); 
    o Periodo di svolgimento del corso; 
    o Firma del soggetto organizzatore del corso. 
 
    8. CREDITI FORMATIVI 
    Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di  cui  ai
punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti),  costituisce  credito  formativo
permanente. 
    Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4,
si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: 
    a. Costituzione di un nuovo rapporto di  lavoro  o  inizio  nuova
utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: 
    qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di
lavoro o di somministrazione  con  un'azienda  dello  stesso  settore
produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla
Formazione Specifica di settore; 
    qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di
lavoro o  di  somministrazione  con  un'azienda  di  diverso  settore
produttivo rispetto a quello cui apparteneva  l'azienda  d'origine  o
precedente,  costituisce  credito   formativo   la   frequenza   alla
Formazione  Generale;  la  Formazione  Specifica  relativa  al  nuovo
settore deve essere ripetuta. 
    Qualora  il  lavoratore,  all'interno  di  una   stessa   azienda
multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore  a
rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla
Formazione Specifica di  settore  gia'  effettuata;  tale  Formazione
Specifica dovra' essere completata con  un  modulo  integrativo,  sia
nella durata che nei  contenuti,  attinente  ai  rischi  delle  nuove
mansioni svolte. 
    Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di
lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e successive modifiche  e  integrazioni),  puo'  essere
effettuata  nel  rispetto  delle  disposizioni,  ove  esistenti,  del
contratto collettivo applicabile nel caso  di  specie  o  secondo  le
modalita' concordate tra  il  somministratore  e  l'utilizzatore.  In
particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a
carico del somministratore e quella specifica  di  settore  a  carico
dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo
la  formazione  dei  lavoratori  va  effettuata  dal  somministratore
unicamente con riferimento alle  attrezzature  di  lavoro  necessarie
allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale i  lavoratori
vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto
di   somministrazione   non   ponga    tale    obbligo    a    carico
dell'utilizzatore.  Ogni  altro  obbligo  formativo   e'   a   carico
dell'utilizzatore. 
    b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove
attrezzature,  nuove   tecnologie,   nuove   sostanze   o   preparati
pericolosi: 
      e' riconosciuto credito formativo relativamente alla  frequenza
della formazione generale, mentre deve essere ripetuta  la  parte  di
formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di  nuova
introduzione. 
    c. formazione precedente all'assunzione, qualora  prevista  nella
contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento  alla
formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a. 
    La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce
credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata
una modifica del  suo  rapporto  di  preposizione  nell'ambito  della
stessa o di altra azienda. 
    Il datore di lavoro e' comunque tenuto a valutare  la  formazione
pregressa ed eventualmente  ad  integrarla  sulla  base  del  proprio
documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione  che
verra' ricoperta dal lavoratore assunto. 
    In ogni  caso  si  ribadisce  che  i  crediti  formativi  per  la
formazione specifica hanno validita' fintanto  che  non  intervengono
cambiamenti cosi' come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del
D.Lgs. n. 81/08. 
    La formazione  per  i  dirigenti  costituisce  credito  formativo
permanente. 
 
    9. AGGIORNAMENTO 
    Con riferimento  ai  lavoratori,  e'  previsto  un  aggiornamento
quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di
rischio sopra individuati. 
    Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non  dovranno  essere
riprodotti meramente argomenti e contenuti gia'  proposti  nei  corsi
base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: 
    - approfondimenti giuridico-normativi; 
    - aggiornamenti tecnici  sui  rischi  ai  quali  sono  esposti  i
lavoratori; 
    - aggiornamenti su organizzazione e gestione della  sicurezza  in
azienda; 
    - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 
    Con  riferimento  ai  preposti,  come   indicato   al   comma   7
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08,  si  prevede  un  aggiornamento
quinquennale, con durata minima di 6  ore,  in  relazione  ai  propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
    Con  riferimento  ai  dirigenti,  come  indicato   al   comma   7
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08,  si  prevede  un  aggiornamento
quinquennale, con durata minima di  6  ore  in  relazione  ai  propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
    Al fine di rendere maggiormente  dinamico  l'apprendimento  e  di
garantire  un  monitoraggio   di   effettivita'   sul   processo   di
acquisizione delle  competenze,  possono  essere  altresi'  previste,
anche  mediante  l'utilizzo  di  piattaforme  e-Learning,   verifiche
annuali sul mantenimento delle  competenze  acquisite  nel  pregresso
percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento  dell'aggiornamento
quinquennale. 
    Nell'aggiornamento non e'  compresa  la  formazione  relativa  al
trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione  di  nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,  di  nuove  sostanze  e
preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre,  la  formazione  in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 
 
    10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
    Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli
obblighi di cui al presente accordo,  unicamente  in  sede  di  prima
applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e
i  preposti  a  corsi  di  formazione  di  contenuto  rispettivamente
coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i
medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il  termine  di  18
mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di  nuova
assunzione deve essere avviato  ai  rispettivi  corsi  di  formazione
anteriormente o,  se  cio'  non  risulta  possibile,  contestualmente
all'assunzione. In tale ultima ipotesi,  ove  non  risulti  possibile
completare  il  corso  di  formazione  prima  della  adibizione   del
dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie  attivita',  il
relativo percorso formativo deve essere completato entro e non  oltre
60 giorni dalla assunzione. 
    In fase di prima applicazione, non sono tenuti  a  frequentare  i
corsi di formazione di cui  ai  punti  4,  5  e  6  i  lavoratori,  i
dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro  e  non  oltre
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo -  corsi  di
formazione formalmente  e  documentalmente  approvati  alla  data  di
entrata in vigore del presente accordo, rispettosi  delle  previsioni
normative e delle indicazioni previste nei  contratti  collettivi  di
lavoro  per  quanto  riguarda  durata,  contenuti  e   modalita'   di
svolgimento dei corsi. 
 
    11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA 
    La formazione erogata a cura dei datori  di  lavoro  prima  della
pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito
specificato: 
    a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. 
    Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del  presente  accordo
e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto  9,  non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto  4  i
lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di
aver svolto, alla data di pubblicazione  del  presente  accordo,  una
formazione  nel  rispetto  delle   previsioni   normative   e   delle
indicazioni previste nei contratti collettivi di  lavoro  per  quanto
riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi. 
    L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali
la formazione sia stata erogata da piu'  di  5  anni  dalla  data  di
pubblicazione del presente accordo, dovra' essere  ottemperato  entro
12 mesi. 
    In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva  di  cui  al
punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine  di  12  mesi
dalla pubblicazione del presente accordo. 
    b) Formazione dei dirigenti. 
    Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9,  non
sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6  i
dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data  di  pubblicazione
del  presente  accordo,  una  formazione   con   contenuti   conformi
all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto  2003
o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto  nell'accordo  Stato
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio
2006. 
 
    12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO 
    Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo
e  di  elaborare  proposte  migliorative  della  sua  efficacia,  con
particolare riferimento all'individuazione delle  aree  lavorative  a
rischio  alto,  medio  e  basso,  all'utilizzo  delle  modalita'   di
apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le  disposizioni  del
presente accordo e  quelle  in  materia  di  libretto  formativo  del
cittadino, e' istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti  delle
Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
salute e delle Parti  Sociali,  per  proporre  eventuali  adeguamenti
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accord

VANTAGGI

 

Non hai mai seguito un corso on line  in vita tua oppure ti chiedi se potra' funzionare rispetto ad un tradizionale corso in aula?

Allora tieni conto che...

Ottieni in pochi giorni l'attestato

Infatti decidi tu quando studiare le lezioni. Le 8 ore del corso le puoi consumare anche in 1 week-end

Risparmi soldi
Rispetto a un tradizionale corso in aula, non devi spostarti dal tuo ufficio o da casa tua, e non togli tempo (e quindi denaro) alla tua attività professionale

Risparmi Tempo e stress
Quanto tempo e quanta fatica implica la partecipazione ad un tradizionale corso in aula? Sali in macchina, prendi l'aereo, scendi dal treno, prendi il taxi, etc.. E intanto il tempo scorre e lo stress aumenta. Con questo corso on line invece non ti muovi di un solo centimetro dalla tua scrivania, perche', e' il corso stesso a venire da te!

Hai maggiore Libertà e comodità
Questo non e' il solito corso che devi seguire seduto su una rigida e scomoda sedia di un ufficio. Questo corso on line lo puoi seguire dove e quando vuoi tu. Da casa o dall'ufficio, in viaggio o in vacanza, seduto su una comoda poltrona o sulla riva di una spiaggia, per 1 ora o per 5 minuti al giorno, nei tempi che preferisci tu.

Ricevi l'attestato di partecipazione
Al termine del corso dopo avere superato il test, ricevi l'attestato di partecipazione, valido a tutti gli effetti,

Posso fidarmi di voi?
 La nostra azienda opera su internet dal 2002 con oltre 3.300 clienti soddisfatti e propone corsi multimediali di formazione professionali da oltre 6 anni. Tra i nostri clienti abbiamo aziende del calibro di Fiat spa, Federal Express spa, Benetton spa, ecc. e ci teniamo molto alla nostra reputazione.
L'esperienza professionale del fondatore della ns. azienda - Dr. Matteo Rapparini - si è sviluppata presso Il Sole 24 Ore spa.

 

Siti partner



Certificazione.info
Preventivo.info



  © Ultimo aggiornamento Oggi - Edirama - Tutti i diritti riservati