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Direttore: Dr. Matteo Rapparini - Esperienza professionale Il Sole 24
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Gli
approfondimenti operativi
Autore: Dr. Matteo
Rapparini
D.lgs 106/2009
Decreto correttivo del D.lgs
81/09
 
Con
l'approvazione del D.lgs 106/2009 il Testo unico sicurezza del lavoro (D.lgs
81/08) è stato profondamente modificato. Tale decreto entrerà in vigore
il 20 agosto 2009
Su molti siti Internet sono state già pubblicate informazioni a tale
riguardo, per cui in questo articolo ci limiteremo a segnalare le
principali modifiche e i link più interessanti da cui scaricare
approfondimenti.
Fonte:
Associazione Ambiente e Lavoro
RISCHI STRESS
LAVORO-CORRELATO: Giudizio molto negativo sui RINVII al
01/08/2010 apportato sostanzialmente agli obblighi di valutazione.
L’art. 6 del “correttivo” introduce una nuova lettera m-quater) all’art.
6 del D.Lgs. 81/2008, che affida
alla Commissione consultiva il compito di:
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavoro-
correlato.”. Ma peggiore è l’art. 18 del “correttivo” che modifica
l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserendo
un nuovo comma 1-bis:
“1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è
effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il
relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di
tale elaborazione, a far data
dal 1° agosto 2010”.
  
SGSL - SISTEMI
di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE: Giudizio molto negativo (artt. 20 e
30)
L’art. 20 del “correttivo” modifica l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008,
inserendo un nuovo comma 5-bis:
La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite
con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
Peggio l’art. 30 del “correttivo” che modifica l’articolo 51 del D.Lgs.
81/2008, ove sono apportate le
seguenti modifiche:
“3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di…..,
nonché, su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e
dei servizi di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del
decreto, della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività;
Per fortuna, come richiesto anche dalle Commissioni parlamentari, è
aggiunto anche un comma 3-ter,
che ne determinerà un rinvio sicuramente non breve e un riesame in sede
delle parti sociali cui è
riaffidala la decisione su come opere in materia:
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono specifiche commissioni
paritetiche, tecnicamente competenti.”.
  
DELEGA di
FUNZIONI: Giudizio molto negativo, anche se meno peggio dello
schema iniziale
(Art. 8 e 12) Sostanzialmente, l’art. 12 del “correttivo” modifica
l’articolo 16, del D-Lgs. 81/2008, aggiungendo un
nuovo comma 3-bis, dopo il comma 3:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il
datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo
di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.”
Ancora peggiore è la modifica apportata dall’art. 8 del “correttivo” che
modifica l’articolo 16, comma
3, del D.Lgs. 81/2008, il cui secondo periodo è sostituito dal seguente:
“L’obbligo di cui al
precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.
Questo secondo periodo riguarda compiti di vigilanza dei datori di
lavoro in caso di delega di
funzioni di rilevanza penale, che sarebbero assolti in caso di adozione
di un SGSL, come indicato
al comma 4.
  
Fonte:
Direzione provinciale lavoro di Modena.
1) La Direzione
provinciale del lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile,
pubblica
il Decreto Legislativo n.
81/2008 con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106.
Download
2)
I chiarimenti sulla
sospensione dell'attività imprenditoriale dopo il D.L.vo n. 106/2009
di modifica del T.U. n. 81/2008. -
Download
3)
Comunicazione di servizio della Direzione provinciale del lavoro di
Macerata, contenente le prime osservazioni sulle norme in materia di
ispezione e sanzioni
relativamente alle modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 apportate
dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in vigore dal 20 agosto 2009. -
download
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