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Direttore: Dr. Matteo Rapparini - Esperienza professionale Il Sole 24
Ore spa
Gli
approfondimenti operativi
Autore: Dr. Matteo
Rapparini
Infortuni: comunicazione del datore di lavoro
a fini statistici e informativi
- D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81,
art. 18, co. 1, lett. r)

Il
D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) prevede che vengano
segnalati all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi
agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'infortunio.
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per
la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per
la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori ad un giorno; (...).
Tale segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax, o per posta
ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di
comunicazione appositamente predisposto.
Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza
l'utilizzo del modulo, purche' riportino la seguente dicitura:
"Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi -
Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) -
T.U. Sicurezza".
Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di
infortunio on line, che e' invece dedicata alle finalità assicurative.

Accedi al sito Inail -
Modulo in formato pdf
DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.
Ordinario n.108)
testo in vigore dal: 15-5-2008
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3,
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (...)
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
Fonte: Supereva
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