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Edirama - via F.lli Cervi 15/6 - Bologna - Tel. 051-35.38.38 - P.I 04200180372 Direttore: Dr. Matteo Rapparini - Esperienza professionale Il Sole 24 Ore spa Gli approfondimenti operativi Autore: Dr. Matteo Rapparini Amministratore di condominio e Testo Unico Sicurezza del lavoro Corso on line: La sicurezza del lavoro nel condominio Con il nuovo Testo Unico sicurezza del lavoro recepito dal D.lgs 81/2008, le responsabilità dell'amministratore di condominio vengono ad essere ulteriormente ampliate rispetto agli orientamenti contenuti nella vecchia normativa (D.lgs 626/94). In particolare il Dlgs 81/2008 prevede (articolo 2, comma primo) la sua applicabilità a tutti i lavoratori con esclusione soltanto degli "addetti ai servizi domestici e familiari" e (articolo 3 comma primo) a " tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio". Quindi l'attività del portiere rientra nella responsabilità civile e penale, per quanto concerne la sicurezza del lavoro, a carico dell'amministratore di condominio. Quest'ultimo inoltre soggiace a ulteriori responsabilità in occasione dell'esecuzione di lavori straordinari. Egli infatti deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese a cui affida i lavori (art. 3 della legge 123/07. L'appaltatore (condominio) deve redigere (art. 26 comma terzo) un unico documento di valutazione dei rischi che individui le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo, i rischi da interferenze. Il documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e la mancata allegazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, per contrarietà alle norme interpretative.
La novità del Testo Unico sicurezza del lavoro è la previsione, nei confronti dei contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della legge 123 2007) e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 dell'obbligo di allegare il predetto documento al contratto di appalto entro il 31 dicembre 2008. La
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